RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO – REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

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L’organismo di vigilanza non deve avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell’attività dell’ente potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Perciò, è auspicabile che si tratti di organismo formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità. Per enti di medio-grandi dimensioni si impone la forma collegiale e un impegno esclusivo sull’attività di vigilanza (continuità d’azione). L’indicazione di un soggetto responsabile delle procedure ISO 9002 e della sicurezza all’interno della principale società operativa non è sufficiente: vi è un’indubbia commistione tra il ruolo di vigilanza impostogli dalla partecipazione all’O.d.V. e un ruolo di amministrazione attiva (né è sufficiente la natura collegiale ad escludere pericoli di interferenza tra un organo di controllo e società controllata) (G.I.P.. Roma, ordinanza, 04.04.2003).

E’ privo del requisito di indipendenza, il commercialista, componente dell’Organismo di Vigilanza, che nello stesso tempo, è incaricato della tenuta della contabilità per conto della società (Ordinanza, G.I.P., Napoli, 26.06.2007).

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