L’organismo di vigilanza non deve avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell’attività dell’ente potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Perciò, è auspicabile che si tratti di organismo formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità. […]

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