In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un obbligo di adempienza allorquando venga scoperto o comunque prospettato un reato che coinvolga l’ente; infatti, ai sensi dell’art. 7 comma 3 d.lgs. n. 231 del 2001, la società è tenuta, da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e, d’altro lato, ai sensi dell’art. 17 lett. b) della medesima normativa, ad eliminare le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell’attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti (Uff. Indagini preliminari, Verona, 14 marzo 2007).
Non può essere considerato idoneo a prevenire i reati e ad escludere la responsabilità amministrativa dell’ente un modello aziendale di organizzazione e gestione, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell’attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all’estero, l’utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere più difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicità dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla società (Trib. Milano, 28 ottobre 2004).
Il modello di organizzazione e gestione, adottato dopo la commissione dell’illecito al fine di escludere l’applicazione delle misure cautelari, deve essere elaborato tenendo conto della struttura organizzativa dell’ente e della storia anche giudiziaria, della società (nella specie, il giudice ha ritenuto insufficienti i modelli organizzativi adottati post factum, da società controllanti, imputate di aver commesso illeciti nell’ ambito della propria attività di direzione delle controllate, in quanto privi, fra l’altro, di meccanismi diretti a rendere difficile da parte dei vertici delle controllanti il coordinamento delle attività corruttive secondo analoghe modalità e negli stessi ambiti dove si erano verificati i reati all’origine del procedimento (Trib. Milano, 20 settembre 2004).