Non è censurabile la società in rappresentanza della quale il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato, eludendo il relativo modello di organizzazione dell’impresa, hanno diffuso sul mercato degli strumenti finanziari comunicati relativi alle condizioni patrimoniali e finanziarie della società, dopo aver manipolato i dati perpetrati dalle competenti funzioni aziendali (Ordinanza Trib. Milano, 17.11.2009).
In tema di responsabilità da reato degli Enti, la persona giuridica che abbia adottato e, con valutazione ex ante efficacemente attuato un valido modello organizzativo/gestionale volto alla prevenzione degli illeciti societari della specie di quello verificatosi (agiottaggio), non risponde dell’illecito collegato al reato presupposto allorquando il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il succitato modello. Nel caso di specie la Corte ha accertato e statuito che: “Se si fosse seguita la procedura prevista dal modello sarebbe stato impossibile per gli imputati attuare il loro proposito di “rassicurare” il mercato e di “abbellire” il bilancio della …società Alfa… in danno degli investitori. Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6 legge 231/2001″ (Trib. Milano, G.I.P. E.Manzi, 17.11.2009 (cd. caso “impregilo”).
In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giudica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., 5 e 6 d.lgs. n. 231/2001, sono responsabili sul piano amministrativo per i reati (quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento) commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Tale responsabilità, che si fonda sul rapporto di immedesimazione organica del rappresentante nell’ente rappresentato, può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell’adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza (T.A.R. Trento – Trentino Alto Adige, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (Cass. pen., sez. VI, 09.07.2009, n. 36083).