OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI – LEGGE DELEGA 67/2014 – DEPENALIZZAZIONE

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Come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224 del 1990, la legge delega non è legge meramente formale, ciò che significa che essa non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Il contenuto di delega della l. 67/2014, se certamente non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell’art. 2 d.l. 463/1983, possiede tuttavia, con certezza, l’attitudine ad orientarne l’interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi. In questi termini, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento, ossia l’organo costituzionale espressione della volontà popolare e titolare del potere legislativo, ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati (Trib. di Asti sent. del 27.06.2014).

Contra

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10.000 euro non è depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l’emanazione del decreto legislativo. (Cass. pen., Sez. feriale, sent. n. 38080/2014).

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