CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONE ACCESSORIA – CONFISCA DEL VEICOLO – AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 186, COMMA 7, CODICE DELLA STRADA)

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La confisca del veicolo nel caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, prevista dall’art. 186, comma 7, codice della strada, come modificato dall’art. 4 d.l. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008, al pari di quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria; va, pertanto, riformata l’ordinanza di annullamento del decreto di sequestro fondata sulla corretta considerazione che la cautela reale di cui al comma 2 dell’art. 321 c.p.p. sarebbe riferita alle sole ipotesi di confisca penale, ma sul non condivisibile presupposto che la confisca prevista dal comma 7 dell’art. 186 codice della strada sarebbe una sanzione amministrativa accessoria e non una sanzione di natura penale (Cass. pen., sez. Un., 25.02.2010, n. 23428).

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