INSUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL’ART. 10-QUATER D.LG. N. 74 DEL 2000 CON RIFERIMENTO A PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

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La condotta del datore di lavoro che, pur avendo omesso di corrispondere alla dipendente l’indennità di maternità, ha tuttavia portato le relative somme a conguaglio – negli appositi modelli DM 10 – con quanto da lui dovuto all’istituto previdenziale per altre ragioni, non può inquadrarsi nel reato di cui all’art. 10-quater d.lg. n. 74 del 2000 perché si tratta di fattispecie criminosa che punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti che abbiano natura tributaria; essa non è applicabile, pertanto, quando le somme portate a conguaglio dal datore di lavoro non hanno natura tributaria, ma corrispondono a prestazioni di natura previdenziale o assistenziale previste a vantaggio del lavoratore (Cass. pen., sez. II, 7.11.2014, n. 51845).

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