Il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è reato punito a titolo di dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà dell’omissione o della tardività del versamento delle ritenute. Il dolo non viene comunque meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professionisti in materia, l’incarico di provvedere, perché obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia l’obbligazione di cui egli è l’esclusivo destinatario (Cass. pen., 10.10.2014, n. 42324).