L’evasione delle imposte per un importo superiore alle stabilite soglie di punibilità comporta sempre il reato di omessa dichiarazione. A nulla vale il fatto che il contribuente non avesse conoscenza del debito verso l’erario. In particolare quando la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (nella specie, non inferiore a euro 77.468,53), tale accadimento costituisce una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perché non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell’offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell’evento e non all’evento dell’omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico (Cass. pen., sez. III, 26.05.201, n. 25213).