In sede di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva il tribunale deve annullare il provvedimento impugnato qualora la motivazione manchi o non contenga un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari sottese. Nella specie tale mancanza non può essere riscontrata avendo mostrato il G.i.p. di avere adeguatamente ed autonomamente valutato il profilo cautelare dando conto in modo esauriente delle ragioni che lo avevano indotto a ritenere sussistente il rischio di recidiva nel reato nei confronti del ricorrente. “La circostanza che il G.i.p., dopo aver descritto nella parte del provvedimento dedicato alle esigenze cautelari le caratteristiche allarmanti dell’operatività di tutti i coindagati, abbia poi in modo sintetico argomentato in relazione alla posizione dei singoli correi non può automaticamente indurre a ritenere il difetto di un’autonoma, critica ed individualizzante valutazione cautelare” (Trib. Milano, sez. XII penale, ordinanza del 12 maggio 2020).
“Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni” (Cass. pen., sez. VI, n. 12032/2014).