Deve ritenersi integrato il vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen., con conseguente diminuzione della pena, qualora il soggetto agente, come nella specie, sia affetto da un “Disturbo misto di Personalità (istrionico e Border-Line)” che incida concretamente, scemandola grandemente, sulla relativa capacità di intendere e volere, con compromissione della libertà totale di autodeterminazione. Tale condizione è infatti caratterizzata in massimo grado da disturbi del comportamento di carattere aggressivo, dal possibile concomitante e frequente ricorso alle sostanze, dalla impulsività frequentemente fuori controllo, oltre ad altri sintomi non meno gravi, quali l’incapacità a dare un senso alla propria esistenza, la necessità di trovare una figura importante da cui dipendere affettivamente, anche se in modo ambivalente, e la possibilità di tentativi di suicidio (G.i.p. Monza, sentenza n. 85/2020).
“In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i ‘disturbi della personalità’, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale” (Cass. pen., Sez. Un., n. 9163/2005).