Deve ritenersi sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato qualora il ricorrente, nella specie indagato di plurimi reati fiscali, abbia fornito in modo sistematico il suo apporto adoperandosi nell’individuazione dei prestanomi delle società, nella predisposizione e deposito dei bilanci e delle dichiarazioni IVA, dimostrando una preoccupante spregiudicatezza nell’illecita operatività e nella realizzazione di situazioni fittizie come l’artificiosa costruzione dei bilanci, senza poi fornire alcun segnale di resipiscenza e di comprensione del disvalore penale e della gravità dei fatti commessi. Sull’indagato non hanno altresì sortito alcun effetto deterrente i precedenti, sempre per reati fiscali, né l’aver goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell’indulto. Tutto ciò “è sintomatico di proclività nel delinquere dell’indagato e della sua assoluta indifferenza per il rispetto delle regole e per il valore della legalità che egli con estrema facilità ha violato” (Trib. Milano, sez. XII penale, ordinanza del 12 maggio 2020).
“In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del ‘periculum libertatis’ nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia dell’esame delle sue concrete condizioni di vita” (Cass. pen., sez. IV, n. 47837/2018).