Non vi è alcuna inosservanza da parte del Pubblico Ministero del dovere ex art. 414 cod. proc. pen. di richiedere l’autorizzazione al G.i.p. alla riapertura delle indagini qualora i fatti antecedenti oggetto di precedente querela, sulla scorta di elementi nuovi rappresentati in una seconda denuncia-querela, siano qualificati in un fatto-reato oggettivamente diverso (ovvero, nel caso di specie, non più in una truffa bensì nel delitto di circonvenzione di incapaci) (G.i.p. Milano, sentenza n. 3290/2019).
“L’efficacia preclusiva dell’emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di un fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione” (Cass. pen., sez. I, n. 11576/2006).