Il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e più in generale nella materia della sicurezza attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale o a carenze strutturali rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato della sicurezza (Cass. pen., sez. IV, n. 28779/2011).