INFORTUNI SUL LAVORO – DELEGA DI FUNZIONI – SUBDELEGA (ART. 16, COMMA 3 BIS, D.LGS. N. 81/2008)

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Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate (Cass. pen., sez. IV, 11.06.2010, n. 22558).

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