E’ principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’art. 2087 c.c. (Cass. pen., sez. IV, 23.06.2010, n. 23944).
Il datore di lavoro ha il dovere di ispirarsi all’acquisizione della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore possa operare nella massima sicurezza (Cass. pen., sez. IV, 17.05.2010, n. 18628).
Tra gli oneri e le responsabilità posti in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza è ricompreso quello di non discostarsi dall’obbligo della massima riduzione dei rischi nell’ambiente di lavoro dettato dal d.lgs. n. 626/1994 (Cass. pen., sez. IV, 15.01.2010, n. 1841).