In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico e il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell’obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capocantiere non implica di per sé il trasferimento a quest’ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico. Nemmeno rileva che lo svolgimento di detta attività non risulti da atto scritto: chi dà in concreto ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche (Cass. pen. sez. IV, 20.09.2012, n. 36277).