INFORTUNI SUL LAVORO –POSIZIONE DI GARANZIA–DATORE DI LAVORO – DIRIGENTE – PREPOSTO (D.LGS. 81/2008 – ART. 40 ,CPV, C.P.P.)

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Il sistema prevenzionistico nell’ambito della sicurezza sul lavoro, si fonda da sempre su tre figure cardine: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. Tali figure incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità e sono tenute ad adottare, nell’ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza appropriate; nonché ad assicurarsi che esse siano costantemente applicate. Un livello di responsabilità intermedio è incarnato nella figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione, non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, e dunque, nell’ambito del suo elevato ruolo nell’organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza della disciplina legale nel suo complesso, e, quindi, nell’attuazione degli adempimenti lo stesso decreto n. 626 demanda al datore di lavoro, tale ruolo naturalmente è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente (Cass. pen. sez. IV, 6.06.2011, n. 22334).

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