INFORTUNI SUL LAVORO – POSIZIONE DI GARANZIA – GARANTE DA POCO TEMPO (D.LGS. 81/2008)

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Non possono essere condivise le doglianze dell’imputato secondo cui egli non avrebbe potuto procedere all’attuazione concreta delle misure antinfortunistiche in considerazione del fatto che aveva assunto la carica di direttore dello stabilimento solo alcuni giorni prima dell’evento dal momento che l’evidente imprudenza nello stoccaggio avrebbe dovuto spingerlo subito ad interessarsi della salvaguardia della salute dei lavoratori mentre invece nel periodo intercorrente tra la sua nomina e il sinistro si era completamente disinteressato del problema (Cass. pen., sez. IV, 26.05.2010, n. 19618).

(Fattispecie in cui un direttore di stabilimento fu condannato per un infortunio mortale in danno di un dipendente per colpa consistita «nell’aver omesso di valutare tutti i rischi per la sicurezza di lavoratori esposti a rischi particolari, di redigere relazione e di individuare le misure di prevenzione e di protezione conseguenti a detta valutazione […] nella sua qualità di direttore dello stabilimento, è destinatario diretto delle norme antinfortunistiche e quindi era suo dovere attivarsi per evitare il verificarsi di tale infortunio mortale»).

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