Il datore di lavoro è tenuto, nel momento in cui invia i propri dipendenti presso terzi o comunque consente che gli stessi prestino la propria attività in ambienti di lavoro da lui non direttamente organizzati e gestiti, ad assicurarsi che gli stessi operino in situazioni di sicurezza (Cass. pen., 4.09.2009, n. 34349).
In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Cass. pen., sez. IV, 27.09.2012, n. 37325).