INFORTUNI SUL LAVORO – POSIZIONE DI GARANZIA – DISTACCO DI LAVORATORI – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 – ART. 40 ,CPV, C.P.P)

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Il datore di lavoro è tenuto, nel momento in cui invia i propri dipendenti presso terzi o comunque consente che gli stessi prestino la propria attività in ambienti di lavoro da lui non direttamente organizzati e gestiti, ad assicurarsi che gli stessi operino in situazioni di sicurezza (Cass. pen., 4.09.2009, n. 34349).

In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Cass. pen., sez. IV, 27.09.2012, n. 37325).

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