L’art. 37, co. 4, lett. a) del d.lgs. 81/2008 prevede che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, debba avvenire anche in occasione dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 5.07.2010, n. 25553).
(Nel caso di specie il presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. fu condannato per il reato di lesione personale colposa in danno ad un lavoratore extracomunitario per avere omesso di adottare idonee misure per eliminare il pericolo di caduta dall’alto del lavoratore nella fase di carico dei carrelli).
Deve essere ritenuto responsabile il legale rappresentante di una s.p.a. per l’infortunio di un dipendente che, mentre lavorava in virtù del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo con la mansione di carrellista, durante le operazioni di spostamento di alcuni bancali, riportava fratture varie con prognosi iniziale di gg. 30 e successivamente superiore a gg. 40. L’imputato, nella qualità di datore di lavoro, viene riconosciuto responsabile per avere omesso di fornire al dipendente una formazione adeguata alle specifiche mansioni di carrellista, espressamente indicata nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo , violando l’art. 22 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (Cass. pen., 9.06.2011, n. 23314).