In applicazione del c.d. principio di effettività si deve escludere che l’imputato perda la veste di datore di lavoro solo perché nella mattinata in cui è avvenuto l’infortunio non era presente in azienda (Cass. pen., sez. IV, 7.06.2011, n. 22514).
(Fattispecie in cui un cuoco subisce ustioni di secondo grado, in quanto scivola sul pavimento della cucina del ristorante mentre ha in mano una pentola di acqua bollente. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro condannato per lesione personale colposa precisando che: «il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un omissione colposamente rilevante fin dal momento di costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente il giorno del fatto»).