La richiesta istruttoria avente ad oggetto una mera istanza esplorativa dei possibili risultati probatori utili derivabili dall’analisi dei dati contenuti in un hard disk non può costituire il fondamento dell’esercizio del potere conferito al giudice d’appello dall’art. 603 cod. proc. pen. di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (Cass. pen., sez. V, n. 47049/2019).
“Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio, già raccolto nel contraddittorio di primo grado, rende inammissibile (sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente” (Cass. pen., sez. III, n. 42711/2016).