Qualora la sentenza irrevocabile nella parte dispositiva abbia ordinato la confisca e distruzione di alcuni beni che servirono per commettere il reato e nella motivazione si preveda che “tutto il materiale in sequestro va confiscato e distrutto” deve valutarsi la ricorrenza di un errore materiale del dispositivo, da correggersi con apposita procedura (Trib. Milano, sez. VII pen., 21 ottobre 2019).
“In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso” (Cass. pen., sez. III, n. 3969/2018).
“Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all’attenzione del giudice di legittimità)” (Cass. pen., sez. VI, n. 7980/2017).