Il divieto di domande suggestive opera anche con riferimento all’esame dei testi minorenni condotto direttamente dal giudice; la violazione di tale divieto, pur non comportando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste, impone tuttavia al giudice di valutare con il necessario rigore critico l’incidenza delle domande suggestive sulla complessiva attendibilità del risultato probatorio (Cass. pen., sez. III, 11.05.2011, n. 18590).