Il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione, ai sensi dall’art. 1 della l. n. 199 del 2010 (Cass. pen., sez. I, 27.11.2012, n. 48425).