ESAME TESTIMONIALE – DOMANDE SUGGESTIVE – ESTENSIONE DEL DIVIETO (ART. 499, COMMA 2, C.P.P.)

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Il divieto di formulare al testimone domande suggestive, pur espressamente previsto con riferimento alla sola parte che ha chiesto la citazione del teste, deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, per tutti costoro operando, ex art. 499, comma 2, c.p.p., il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo (Cass. pen., sez. III, 24.02.2012, n. 7373).

contra
Il divieto di domande suggestive viene posto dalla legge esclusivamente con riferimento all’esame condotto dalla parte processuale che ha introdotto il testimone (art. 499, comma 3, c.p.p.), ma non opera in sede di controesame e, tantomeno, opera nei casi in cui sia il giudice a condurre direttamente l’esame del minore o delle persone che versano in speciali condizioni (art. 498, comma 4, c.p.p.), nel rispetto delle regole previste dai commi 2, 4 e 6 dell’art. 499 c.p.p., miranti a tutelare la dignità della persona esaminata e, nello stesso tempo, a garantire la genuinità e l’efficacia delle risposte (Cass. pen., sez. III, 4.03.2010, n. 16854).

È valido ed utilizzabile l’incidente probatorio del minore abusato sessualmente anche se la sua audizione, cioè il metodo di ascolto condotto dal consulente tecnico nominato dal giudice, non è stata sempre appropriata e corretta perché gli sono state poste domande suggestive. La violazione delle linee guida della Carta di Noto in tema di domande suggestive, infatti, non comporta la nullità dell’esame testimoniale perché non hanno alcun valore normativo. Inoltre, vale rimarcare che l’inutilizzabilità della testimonianza si verifica solo quando viene assunta in presenza di un divieto legislativo. Ebbene, il legislatore ha circoscritto il divieto delle domande suggestive a quelle formulate dalla parte che ha chiesto l’esame del testimone e da quella che ha un interesse comune, ma non a quelle del giudice e del suo ausiliario. In quest’ultimo caso, però, l’eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni del minore potrà formare oggetto di un gravame sotto il profilo dell’attendibilità del risultato di prova a causa delle modalità della sua assunzione (Cass. pen., sez. III, 28.10.2009, n. 9157).

In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l’esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l’esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante (Cass. pen., sez. III, 12.12.2007, n. 4721).

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