DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE FRA IL REATO ASSOCIATIVO ED I SINGOLI REATI-FINE (ARTT. 81, 416 C.P.)

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È configurabile il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati compiuti in attuazione del generico e indeterminato progetto di attività delittuosa che costituisce l’oggetto “sociale” dell’associazione delinquenziale, solo ove in concreto venga fornita la rigorosa prova della previsione dei singoli delitti-fine sin dal momento della costituzione del vincolo associativo (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

Non sussiste alcuna incompatibilità, concettuale o giuridica, sulla unificazione, in ragione del medesimo disegno criminoso, fra il reato di associazione per delinquere ed i reati rientranti nel programma associativo, sempre che, questi ultimi siano stati concretamente determinati, sia pure genericamente, al momento della costituzione del vincolo associativo e in ragione di esso. Oltre questo limite non può sussistere il medesimo disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e quelli costituenti il fine dell’associazione proprio per l’incompatibilità fra la astrattezza del programma criminoso che, connota, assieme alla immanenza del vincolo, il reato associativo e la concretezza del disegno criminoso che occasionalmente lega determinati delitti (Cass. pen., sez. I, 10.05.1988, n. 05785, riv. 178.374, ric. Buondonno; conforme: Cass. pen., sez. I, 05.12.1987, n. 12499, riv. 177.195, ric. Nacchia).

È configurabile il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati compiuti in attuazione del generico e indeterminato progetto di attività delittuosa che costituisce l’oggetto “sociale” della associazione delinquenziale, in quanto è ben possibile che gli agenti abbiano ben presente contestualmente un disegno definito dei delitti immediatamente realizzabili in attuazione dell’oggetto stesso attorno al quale e per il quale si è formata l’aggregazione (Cass. pen., sez. I, 19.01.1989, n. 00492, riv. 180.185, ric. Abdo Sarkis).

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