L’essenza stessa dell’associazione a delinquere è il programma delittuoso: nessuna rilevanza penale può avere un’associazione con scopi moralmente riprovevoli, ma non delittuosi (G.U.P. di Busto Arsizio, 22.02.2005, n. 107, caso “Bestie di Satana”).
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune. (Cass. pen., sez. II, 3.04.2013, n. 20451).
Il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della l. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (c.d. Convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati) (Cass. pen., sez. un., 31.01.2013, n. 18374).
Deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mera comune appartenenza ad un ufficio pubblico di soggetti che avevano commesso in concorso alcuni reati potesse da sola giustificare la configurazione del reato associativo) (Cass. pen., sez. VI, 30.01.2013, n. 34489).