DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – RAPPORTO TRA CONCORSO DI PERSONE NEL REATO E REATO ASSOCIATIVO (ARTT. 110, 416 C.P.)

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Mentre nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso, nell’associazione per delinquere l’accordo è invece finalizzato all’attuazione di un più vasto programma, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza di ciascuno dei partecipanti di essere un appartenente all’associazione (Nel caso di specie, è stata accertata l’esistenza di una compagine criminosa ben strutturata ed organizzata, che ha operato, in maniera sistematica, per la realizzazione di un numero indeterminato di violazioni finanziarie di significativa gravità, con la consapevolezza e volontà di ciascun soggetto di far parte dell’organizzazione. A conferma della stabilità dell’associazione rileva la circostanza che i reati – fine sono stati commessi in un arco temporale di notevole rilievo, con eccezionale continuità e ripetitività nelle modalità esecutive e nei mezzi adoperati) (G.i.p. Varese, ord. 11 gennaio 2017).

 

Si deve ritenere integrato il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. laddove sia accertata l’esistenza di una stabile organizzazione, volta alla realizzazione di un imponente sistema di frode fiscale, e di un preventivo e costante affidamento di ciascun appartenente sul continuo e permanente contributo degli altri, in ciò distinguendosi dal concorso di persone nel reato anche continuato (Nella fattispecie, le modalità operative con cui è stata organizzata una frode carosello di così ampia portata, implicante una certa organizzazione di mezzi e persone, nonché le modalità quasi “seriali” della gestione delle cartiere, con distribuzione dettagliata dei compiti tra gli associati, postulano il consolidamento di una certa organizzazione, con conseguente affidamento di ciascun appartenente sul contributo degli altri) (Trib. Lodi, sez. pen., sent. n. 234/2016).

 

Il reato associativo si differenzia dal mero concorso di persone in quanto prevede che il contributo causale alle condotte di reato sia fornito da chi fa parte integrante dell’ente criminoso. In particolare, il vincolo associativo, non può essere circoscritto a uno o più delitti determinati (altrimenti potrebbe parlarsi di semplice concorso nei reati commessi, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, con applicazione delle norme ex art. 110 ss. c.p.), ma deve essere consapevolmente esteso ad un generico programma criminoso (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

“Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati” (Cass. pen., sez. II, n. 933/2013).

Una condotta che concretamente favorisce le attività e il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche se di per sé stessi leciti, pure i fini presi di mira dall’associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l’elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa (Cass. pen., 21.03.1989, Agostani, in Riv. pen., 1990, 382).

In tema di associazione a delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 c.p. perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione vietata (Cass. pen., sez. II, 29.11.2012, n. 47602).

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