DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – AFFECTIO SOCIETATIS – ELEMENTO SOGGETTIVO (ART. 416 C.P.)

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Perché possa ritenersi sussistente l’elemento soggettivo in capo al singolo membro dell’associazione, occorrerà accertare la coscienza e volontà del singolo di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice. La volontarietà dell’azione dovrà, inoltre, essere accompagnata dalla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente, con il predetto contributo, alla vita dell’associazione e di essere a conoscenza dello scopo e delle finalità del gruppo criminoso. L’elemento soggettivo del delitto consiste, infatti, sia nel dolo generico, sia nel dolo specifico: da un lato il soggetto deve agire volontariamente raffigurandosi, nel momento della commissione del fatto, il vincolo associativo e l’afferenza del suo contributo alle dinamiche criminali del gruppo, dall’altro lato, deve agire con la speciale intenzione di eseguire o far eseguire uno o più delitti (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

 

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“Perché possa essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. vi deve essere la consapevolezza dei singoli membri in ordine al fatto che con i reati fine stiano perseguendo e realizzando il fine cui l’associazione criminosa tende” (G.U.P. di Busto Arsizio, 22.02.2005, n. 107, caso “Bestie di Satana”).

Il dolo del delitto di partecipazione ad un’associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma trattandosi di un reato a concorso necessario e a dolo specifico, nella consapevolezza, anche, di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di un’associazione nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere il loro contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (Cass. pen., sez. I, 22.04.1985, Arslan, in Cass. pen. 1986, 822).

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