DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – PACTUM SCELERIS – STRUTTURA GERARCHICA – RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA GLI ASSOCIATI (ART. 416 C.P.)

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Diritto Penale Sostanziale > Associazione per delinquere > DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – PACTUM SCELERIS – STRUTTURA GERARCHICA – RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA GLI ASSOCIATI (ART. 416 C.P.)

Se pure pare ineccepibile sul piano logico escludere la indefettibile necessità di una struttura gerarchica, in concreto , sarà spesso assai utile, sul terreno della prova, inferire l’esistenza di un’associazione criminosa, e di ciò che ne costituisce il suo nucleo essenziale (ossia un serio accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti), proprio da regnanti elementi indiziari quali la ripartizione di specifiche mansioni tra gli aderenti e l’attribuzione mirata a taluni delle potestà decisionali ed esecutive – da cui deriva la migliore efficacia dell’agire del sodalizio – attraverso l’adozione di un modello organizzativo interno di tipo gerarchico (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).

Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati in materia di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche; è tuttavia essenziale che sussista un’effettiva ripartizione di compiti tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare (Cass. pen., sez. II, 11.12.1996, Iozzio e altri; conforme: Trib. di Trento, 25.01.2012, n. 23).

Per la sussistenza del sodalizio criminoso di cui all’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche e compiti; è tuttavia indispensabile una generica forma organizzativa, sia pure imperfetta e rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, mezzi che possono identificarsi, oltre che nel necessario apporto umano, in quelle “forme di copertura” necessarie per agevolare il traffico di droga (Cass. pen., sez. VI, 8.05.1995, Valente; conforme: Cass. pen., sez. I, 2.03.2010, n. 8220).

Categorie