DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – AFFECTIO SOCIETATIS – REATI FINE (ART. 416 C.P.)

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Laddove esista un organismo a se stante con finalità criminose che sia pericoloso per la collettività e l’ordinamento per il solo fatto di esistere, è integrato il reato di cui all’art. 416 c.p. a prescindere dai singoli fatti-reato (G.U.P. di Busto Arsizio, 22.02.2005, n. 107, caso “Bestie di Satana”).

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 c.p. occorre la costante consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati, cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa per la configurazione del delitto di associazione a delinquere (Cass. pen., sez. IV, 7.03.1997, in Cass. pen., 1998, 2912).

“L’esistenza di un’associazione per delinquere può desumersi anche da facta concludentia, quali i delitti fine posti in essere, se il contesto nel quale sono maturati e le modalità esecutive lascino trasparire l’esistenza di un vincolo associativo indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli reati” (Corte d’Appello di Napoli, sez. VII, 19.01.2006).

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