In tema di reati associativi, la condotta del singolo si deve risolvere in una stabile “adesione”, nel senso di “messa a disposizione”, di “impegno” a prestare la propria opera a favore dell’organizzazione ove e quando necessario e ad un semplice comando della stessa. Una volta acclarata la sussistenza di tale adesione impegnativa e solenne, di disponibilità assicurata in forma stabile e continuativa, non è necessario andare alla ricerca di comportamenti specifici nei quali tale intento di permanente disponibilità si sia concretamente manifestato (Trib. di Bari, sez. II, 16.07.2012, n. 1558/12, caso “Arkeon”).
È configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella fattispecie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale (Cass. pen., sez. I, 16.06.1992, n. 06992, riv. 190.643).