Ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa del patrocinio infedele, l’evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, ben potendo consistere anche soltanto nell’adozione di comportamenti imprudenti in conseguenza della comunicazione di una falsa notizia circa l’esito di un procedimento civile di rilevante importo economico (Cass. pen. sez. II, 20.05.2008, n. 22702).