Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 cod. pen.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 cod. pen.) è strutturalmente necessaria l’instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche “le attività prodromiche” alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale (Cass. pen. sez. VI, 18.09.1997, n. 8420).