DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – PATROCINIO INFEDELE – NOCUMENTO AGLI INTERESSI DELLA PARTE (ART. 380 C.P.)

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La fattispecie di reato di patrocinio infedele, previsto dall’art. 380 c.p., si verifica se esiste “nocumento” agli interessi della parte, che non deve essere inteso solo come danno patrimoniale, ma anche come mancanza di benefici di natura morale che la parte avrebbe conseguito se il legale si fosse comportato lealmente. Il danno quindi deve essere conseguenza diretta del comportamento infedele; non è pertanto sufficiente la condotta di “astensione” del patrocinatore, laddove non venga verificato in concreto se questa si sia effettivamente tradotta in un’omissione dolosa di difesa ed abbia causato un nocumento alla parte (Cass. pen. sez. VI, 26.05.2011, n. 29653).

L’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato (senza che, peraltro, sul piano soggettivo, assuma rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte) (Cass. pen. sez. VI, 2.04.1992, n. 3785).

Il delitto di patrocinio o consulenza infedele non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato (Cass. pen. sez. VI, 28.03.2008, n. 31678).

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