Il delitto previsto dall’art. 612 c.p. è un reato di pericolo, onde è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore, cioè a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un danno ingiusto (Cass. pen., sez. V, 16.02.1988).