Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione di un male ingiusto e potenzialmente idoneo ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo senza che sia necessario che si verifichi concretamente uno stato di intimidazione (Cass. pen., sez. V, 26.06.2013, n. 45673).
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 c.p., che ha natura di reato di pericolo, è necessario che la minaccia – da valutarsi in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Cass. pen., 6.11.2013, n. 644).
Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 612 c.p. qualsiasi comportamento che evochi comunque un male notevole, idoneo ad intaccare lo stato di tranquillità individuale, da cui dipende il benessere psichico della persona (Cass. pen., sez. V, 07.11.2013, n. 50586).