DELITTI CONTRO LA PERSONA –CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE – CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI – STATO DI INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA (ARTT. 85, 613, 643 C.P.)

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 613, è necessario che il soggetto passivo sia stato posto in stato di incapacità di intendere e di volere, cioè in quello stato in cui il soggetto, a norma dell’art. 85, se commette un fatto preveduto dalla legge come reato, non è imputabile. Ciò distingue questa ipotesi criminosa dal delitto di cui all’art. 643 c.p., che si riferisce ad uno stato di infermità o deficienza psichica, che non richiede una completa assenza delle facoltà mentali o una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, mentre invece, è sufficiente che ricorra una minorata capacità psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione o da agevolare l’induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (Cass. pen., sez. II, 16.10.1984, Vulcano).

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