L’ingiustizia del male minacciato e, quindi, l’illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all’art. 612 c.p., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo posto a base dell’azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l’intimidazione (Cass. pen., sez. V, 10.02.2011, n. 19252).