Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (Cass. pen., sez. II, 21.09.2012, n. 42408).
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che costituisce ente pubblico, ai fini in questione, la Porto Imperia s.p.a., società per azioni partecipata da un ente pubblico – il Comune di Imperia – e concessionaria di opera pubblica su area demaniale).