DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – TRUFFA CONTRATTUALE – DANNO PATRIMONIALE – CONFIGURABILITÀ IN RELAZIONE A CONTRATTI DERIVATI (ART. 640 C.P.)

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Nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Dunque, poiché il mark to market di un contratto derivato non esprime un valore concreto e attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato del contratto in caso di risoluzione anticipata dello stesso, per poter stabilire se quel dato rappresenti o meno un vantaggio o un danno per il contraente occorre procedere ad una disamina a posteriori, allorché il contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza (Cass. pen., sez. II, 16.12.2011, n. 47421).

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