Sussiste il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto e punito dall’art. 393 c.p. solo qualora il soggetto abbia agito con l’intento di esercitare un preteso diritto, tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, in assenza di tale elemento la condotta integra invece la più grave fattispecie di estorsione (Cass. pen., sez. II, 29.05.2014, n. 24293).