È configurabile il concorso materiale tra i reati di falso in atto pubblico e truffa laddove la falsificazione costituisca quell’artifizio richiesto dall’art. 640 c.p. per commettere la truffa (G.i.p. Varese, sent. n. 395/2016).
“E’ configurabile il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l’ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati” (Cass. pen., sez. V, n. 45965/2013).