DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.) – RAPPORTI CON IL REATO DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA P.A., ART. 316 TER C.P.)

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Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis  cod. pen. Quando la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ha natura fraudolenta, con conseguente integrazione del requisito degli artifici e raggiri richiesti dall’art. 640 biscod. pen. e laddove vi sia l’induzione in errore, la stessa risulta pertanto sussumibile nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis cod. pen. (G.i.p. Varese, sent. n. 395/2016).

“Integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta” (Cass. pen., sez. II, n. 10766/2015).

“Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità” (Cass. pen., sez. II, n. 49464/2014).

“La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, sicché la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli “artifici o raggiri” descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della “induzione in errore”, può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 o 640 bis cod. pen.” (Cass. pen., sez. II, n. 8613/2009).

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