DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 480 C.P.) – ATTIVITÀ DEL FARMACISTA DI INTEGRALE RIEMPIMENTO DEI RICETTARI DI PRESCRIZIONI MEDICHE INTESTATI A UN MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Studio Legale Penalisti Associati > Le Sentenze > Diritto penale sostanziale > Falsità in atti > DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 480 C.P.) – ATTIVITÀ DEL FARMACISTA DI INTEGRALE RIEMPIMENTO DEI RICETTARI DI PRESCRIZIONI MEDICHE INTESTATI A UN MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La compilazione e il completamento da parte del farmacista delle prescrizioni mediche firmate in bianco nella parte denominata “indicazione dei farmaci da dispensare” e nella parte relativa ai dati anagrafici del paziente destinatario della ricetta integra il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative di cui all’art. 480 cod. pen. (G.i.p. Varese, sent. n. 395/2016).

“Integra il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) la condotta consistente nell’operazione di integrale riempimento, da parte del titolare di una farmacia, dei dati relativi a ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e da quest’ultimo già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui i farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, da cui avevano ricevuto in consegna dei moduli regionali già firmati, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica)” (Cass. pen., sez. VI, n. 13315/2011).

Categorie