Il reato di cui all’art. 629 c.p. presuppone la sussistenza di una minaccia che non deve necessariamente essere esplicita, palese e determinata, ben potendo manifestarsi anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del privato, in relazione alle circostanze concrete (Cass. pen., sez. II, 1.07.2014, n. 29646).