L’effettuazione di una telefonata in orario notturno dimostra sia l’obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo, sia l’evidente intenzione di molestare l’interlocutore qualora vengano avanzate pretese evidentemente irragionevoli (Cass. pen., sez. I, 12.11.2009, n. 36).
(Nel caso di specie il soggetto aveva telefonato alla moglie dopo la mezzanotte chiedendole di poter vedere il figlio che a quell’ora avrebbe dovuto dormire).