La disposizione di cui all’art. 660 c.p. sanziona chiunque con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, rechi a taluno molestia o disturbo risultando pertanto integrato il reato nei casi in cui un soggetto compia telefonate ripetute nel tempo e in maniera compulsiva, non sorrette da alcun fine plausibile e da una seria motivazione (Cass. pen., sez. I, 27.06.2014, n. 31265).
Ai fini del reato previsto dall’art. 660 c.p., l’atto di molestia dev’essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Cass. pen. sez. I, 23.05.2014, n. 31740).